Scopriamo in quali circostanze il committente dei lavori edilizi può chiedere il recesso dal contratto con rimborso degli acconti.
Può capitare di accorgersi di aver stipulato un contratto con un’impresa edile che si rivela poco professionale, puntuale e affidabile. Cosa può fare a questo punto il proprietario dell’immobile oggetto di ristrutturazione?
La decisione di ristrutturare casa viene presa a cuor leggero da poche persone considerando le tante variabili di cui tener conto. In primis la spesa onerosa, poi ci sono le tante scelte da prendere iniziando dalla ditta a cui affidare i lavori, dai materiali, gli arredi per finire con il Bonus edilizio da richiedere. Un piccolo sbaglio può inficiare l’intera ristrutturazione ma, per fortuna, ad alcuni errori c’è rimedio.
L’articolo 1671 del Codice Civile stabilisce che il proprietario dell’immobile da ristrutturare ha il diritto di recedere dal contratto con un’impresa edile al verificarsi di alcune condizioni. A ribadire tale diritto la Corte di Cassazione nella sentenza numero 421 dell’8 gennaio 2024. In più, lo stesso proprietario può chiedere indietro gli acconti già versati nonché un risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti dell’impresa appaltatrice.
Il committente può far valere il diritto unilaterale di recesso invocando anche la restituzione degli acconti più il risarcimento dei danni subiti addebitabili all’appaltatore. Può contestare, inoltre, difformità e vizi sulla parte dei lavori eseguiti. La responsabilità delle inadempienze ricade sul direttore dei lavori qualora non abbia vigilato a dovere. Significa che il professionista dovrà rispondere in solido insieme all’appaltatore dei danni causati al committente dei lavori di ristrutturazione qualora la colpa e le conseguenze sia riconducibili ad entrambi.
Naturalmente verrà avviata una procedura per accertare le responsabilità professionali sia del direttore dei lavori che dell’appaltatore. Si dovrà verificare l’omessa vigilanza del primo sugli interventi appaltati e l’inadempienza del secondo e attendere l’esito per capire quali sono i diritti del committente. Sulla base dei danni sarà individuato un giusto risarcimento che accompagnerà la restituzione di tutti gli acconti.
La Corte di Cassazione, dunque, ha ribadito il diritto di recesso del proprietario che ha commissionato la ristrutturazione dei locali e nel farlo può anche richiedere il risarcimento danni per condotte di inadempimento. La sentenza di riferimento ha visto protagonista una proprietaria di casa che ha chiesto alla ditta di fermare i lavori e di rimuovere il cantiere in dieci giorni. Inizialmente era stata condannata in appello a versare 12.400 euro all’impresa, poi la Cassazione ha ribaltato l’esito.
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