Quali regole si applicano nel caso di morte del titolare di un Buono Fruttifero Postale? Scopriamo come succede per la successione.
Non tutti i risparmiatori che decidono di sottoscrivere Buoni Fruttiferi Postali sanno cosa succede in caso di morte del titolare.
A tal riguardo, di recente è intervenuta un’importante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3321 del 2023, che ha chiarito la sorte dei Buoni Postali nel caso di morte di uno dei cointestatari e l’eventuale sussistenza del diritto al rimborso da parte del superstite.
Per il corretto adempimento degli oneri in materia di successione, la normativa stabilisce che c’è un’unica ipotesi in cui i Buoni Fruttiferi Postali devono necessariamente essere inseriti nella successione. Si tratta del caso in cui sono dematerializzati, cioè quando sono riportati nella dichiarazione di consistenza.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, raccomanda sempre di inserire i Buoni nella dichiarazione, anche se sono esonerati dall’imposta di successione. In tal caso, è necessario specificare la quota che apparteneva al defunto.
Pur essendo esenti dall’imposta di successione, i Buoni Fruttiferi Postali sono assoggettati alla tassazione del 12,50%.
Ma cosa succede quando i titoli sono cointestati e muore uno dei cointestatari? Cosa può fare l’altro titolare? A chiarire la questione è stata la Corte di Cassazione. Vediamo cosa ha stabilito.
La sentenza n. 3321 del 2023 della Corte di Cassazione ha esaminato la questione della sorte dei Buoni Fruttiferi Postali cointestati nel caso in cui muoia uno di titolari.
I giudici hanno chiarito che, se i Buoni hanno la clausola di pari facoltà di rimborso, ogni cointestatario superstite, al momento della morte di uno dei cointestatari, può presentare domanda per ottenere il rimborso del titolo.
Il rimborso può anche riguardare l’importo totale del Buono Fruttifero Postale.
A differenza di quanto si pensi, inoltre, tale disciplina non è applicabile anche ai libretti di risparmio. Se, infatti, muore uno dei cointestatari del libretto, ciascuno dei cointestatari potrebbe andare presso l’Ufficio postale e chiedere il rimborso di tutto l’ammontare del libretto, anche senza il consenso degli altri titolari.
In caso di Buono Fruttifero Postale con la clausola di pari facoltà di recesso, l’altro titolare e gli eredi del defunto cointestatario possono richiedere il rimborso del buono e i relativi interessi.
Il discorso, invece, cambia nel caso in cui non ci sia la clausola di pari facoltà di recesso. Il rimborso delle somme relative al Buono Postale potrà avvenire soltanto nell’ipotesi di eventuali contestazioni da parte degli eredi dell’intestatario deceduto.
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