Cosa succede se si presenta una SCIA ma non vengono ultimati i lavori edilizi? Il Bonus Mobili spetta lo stesso? Ecco cosa prevede la normativa.
Il Bonus Mobili consiste in una detrazione IRPEF al 50% per coloro che acquistano mobili e grandi elettrodomestici, per arredare un immobile che è stato ristrutturato usufruendo degli attuali Bonus edilizi.
La detrazione per il Bonus Mobili può essere ottenuta nel rispetto della soglia massima di spesa di 5 mila euro; è possibile ottenere, dunque, 2.500 euro. Viene riconosciuta solo ai soggetti che possiedono tali requisiti:
Per usufruire della detrazione, è necessario specificare le spese sostenute nella Dichiarazione dei Redditi, tramite Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche.
I mobili possono anche essere comprati per arredare un ambiente dello stesso immobile nel quale non sono stati effettuati lavori edilizi e anche nel caso in cui i lavori che autorizzano l’accesso al Bonus Mobili vengono compiuti su una pertinenza dell’immobile in oggetto, anche se risulta accatastata autonomamente.
Se gli interventi di ristrutturazione coinvolgono le parti condominiali, tutti i condomini possono ottenere la detrazione, ognuno per la propria quota, esclusivamente per i beni comprati per arredare tali parti e non anche per l’arredamento da posizionare nella propria abitazione.
Cosa accade se si presenta la SCIA per la ristrutturazione di un appartamento, ma i lavori non vengono terminati in tempo e si è costretti a comprare i primi elementi di arredamento? Si può ugualmente beneficiare del Bonus Mobili? Vediamo cosa stabilisce la legge.
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Il Bonus Mobili può essere richiesto solo se i lavori di ristrutturazione che interessano l’edificio sono stati iniziati il 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui è stato acquistato l’arredamento e gli elettrodomestici.
Questo significa che, pur avendo presentato la SCIA, se non si rispettano tali tempistiche, è impossibile usufruire dell’agevolazione.
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A stabilirlo è l’art. 16 del Decreto legge n. 63/2013, che precisa che il Bonus Mobili è strettamente collegato agli interventi di ristrutturazione, “a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal primo gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto“.
Questo principio, inoltre, è ripreso anche nella Guida dell’Agenzia delle Entrate relativa al beneficio.
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