Esenzione bollo auto per disabilità: la dicitura sul verbale è fondamentale, ecco cosa deve riportare

Per usufruire dell’esonero dal pagamento del bollo auto bisogna possedere specifici requisiti. Scopriamo quali sono quelli fissati dalla Cassazione.

I soggetti disabili e i familiari che li hanno fiscalmente a carico possono richiedere l’esonero dal bollo auto.

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A chi spetta l’esenzione dal bollo auto? (gazzettapmi.it)

La domanda per ottenere il benefico va presentata presso l’Ufficio Tributi della Regione, solo per la prima volta; non necessita, infatti, di rinnovo annuale perché, una volta accordato, l’esonero rimane valido anche per gli anni successivi.

La normativa prevede il rispetto di una serie di requisiti relativi al veicolo. Nel dettaglio, la cilindrata deve essere di massimo 2000 c.c., per i veicoli a benzina o ibridi (gpl- benzina, metano- benzina) e di 2800 c.c., per i veicoli a gasolio.

Ma non si tratta dell’unico presupposto richiesto. Scopriamo quali sono gli altri.

Esenzione bollo auto: la Corte di Cassazione chiarisce cosa si intende per “disabile”

Per il riconoscimento dell’esenzione bollo auto è necessaria anche una condizione sanitaria e, cioè, che il beneficiario sia disabile, ai sensi dell’art. 3 della Legge 104 del 1992, ossia che abbia una minorazione fisica, psichica o sensoriale scaturente nella difficoltà nell’apprendimento, nelle relazioni e nell’integrazione lavorativa e in una condizione di svantaggio sociale o emarginazione.

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Cosa si intende per “disabile” a fini dell’esenzione? (gazzettapmi.it)

Nello specifico, il disabile deve essere affetto da un handicap di carattere motorio. Tale condizione, inoltre, deve essere specificata sul verbale di invalidità rilasciato dalla Commissione medica ASL.

Possono, dunque, presentare istanza per il beneficio economico i disabili che non percepiscono l’indennità di accompagnamento, ma che sono affetti da una grave limitazione della capacità di deambulazione o che presentano pluriamputazioni (ai sensi dell’art. 30, comma 7, della Legge 388/2000) e che hanno ottenuto, allo stesso tempo, il riconoscimento di un handicap grave, così come previsto dal comma 3 dell’art. 3 della Legge 104 del 1992.

Il certificato di invalidità rilasciato in seguito alla visita medica dinanzi alla Commissione ASL deve specificare nel dettaglio qual è la menomazione riscontrata e indicare che il soggetto è impossibilitato a deambulare autonomamente e senza accompagnatore.

Al riguardo, è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha specificato quali sono i presupposti per usufruire dell’agevolazione, distinguendo tra gravi limitazioni di deambulazione e disabilità motorie ridotte.

Nel dettaglio, per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma che non hanno gravi limitazioni della capacità di deambulazione, l’esonero dal bollo auto è possibile solo se la vettura viene adattata e resa idonea alla mobilità dell’interessato.

Ricordiamo, infine, che l’esonero spetta per un solo veicolo e, dunque, al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà indicare la targa dell’auto.

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