Spese mediche: quali sono quelle detraibili? I risparmi sono straordinari ma attenzione al metodo di pagamento

Le spese mediche possono essere detratte in Dichiarazione dei Redditi. Scopriamo quali sono le regole per ottenere il rimborso.

I contribuenti possono ottenere la detrazione IRPEF al 19% per le spese sanitarie sostenute nell’anno di riferimento, in relazione alla quota eccedente la franchigia di 129,11 euro.

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Per quali spese si può richiedere la detrazione IRPEF? (gazzettapmi.it)

Il beneficio spetta solo relativamente alle spese sostenute per:

  • prestazioni rese da medici generici;
  • acquisto di medicinali;
  • prestazioni specialistiche e chirurgiche, come esami di laboratorio, elettrocardiogrammi, ecocardiografie, TAC, ecografie, risonanze magnetiche, dialisi, anestesia epidurale, amniocentesi e analisi di diagnosi prenatale;
  • analisi, terapie e indagini radioscopiche;
  • trapianti di organi;
  • cure termali;
  • ricoveri per interventi chirurgici;
  • acquisto o affitto di dispositivi medici, come le protesi;
  • assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • prestazioni rese da addetti all’assistenza, da educatori professionali e da personale qualificato dedito alle attività di animazione o di terapia occupazionale;
  • acquisto di mezzi per l’accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento e la locomozione dei soggetti disabili e l’acquisto per i dispositivi tecnici e informatici per favorire l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità. In tali ipotesi, la detrazione del 19% spetta su una soglia di spesa di 18.075,99 euro e con riferimento all’acquisto effettuato in un periodo di 4 anni.

Affinché le spese relative a tali beni e prestazioni possano essere detratte, è necessario che il pagamento avvenga in un determinato modo. Scopriamo quale.

Spese mediche detraibili: i metodi di pagamento per non perdere il beneficio

Per usufruire della detrazione al 19% è necessario che le spese siano state pagate con strumenti tracciabili.

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Quali metodi di pagamento consentono la detrazione? (gazzettapmi.it)

Fanno eccezione a tale principio solo l’acquisto di farmaci e dispositivi medici e il pagamento delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Le spese sanitarie sostenute per i medicinali possono essere detratte o dedotte solo se si è in possesso della fattura o dello scontrino fiscale (il cd. scontrino parlante), riportanti la natura, la qualità e la quantità dei prodotti comprati e il codice fiscale del destinatario.

Relativamente alla natura del bene acquistato, la legge richiede che venga semplicemente indicato sullo scontrino fiscale la dicitura “farmaco” o “medicinale“. In questo modo si evita che la detrazione coinvolga prodotti che rientrano in altre categorie di merci vendute in farmacia.

Le parole “farmaco” e “medicinale” possono essere trascritte anche ricorrendo a sigle e terminologie che indicano in modo inequivocabile i farmaci, come “OTC“, “SOP“, “Omeopatico” oppure abbreviazioni come “med” e “f.co“. Allo stesso modo, anche il termine “Ticket” è sufficiente per indicare la natura del bene acquistato.

Ricordiamo, infine, che per la normativa vigente non è più obbligatorio che il contribuente conservi la copia della ricetta emessa dal medico di base.

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