Donazioni indirette ed acquisto di appartamento intestato al figlio. La Cassazione puntualizza alcuni interessanti aspetti fiscali.
La Corte di Cassazione è spesso utile a chiarire e risolvere un’ampia varietà di questioni aperte, che hanno a che fare con l’interpretazione delle norme di legge e la corretta soluzione di casi pratici. Risale allo scorso anno l’ordinanza n. 17424 della Suprema Corte, che ha affermato che – in tema di donazioni indirette di immobili – ricorre l’esclusione di imposta e non la semplice esenzione.
In particolare i giudici di legittimità hanno preso parola in riferimento alla donazione indiretta ai figli, nella finalità dell’acquisto di un’abitazione. Vediamo qualche ulteriore dettaglio.
Donazione indiretta, acquisto casa ed esclusione d’imposta: l’orientamento più recente della Cassazione
La donazione indiretta altro non è che un atto di liberalità il quale, pur non essendo assistito dallo schema contrattuale tipico della donazione, produce comunque gli effetti della stessa, vale a dire l’impoverimento di un soggetto e l’arricchimento di un altro. Si tratta del tipico caso dell’acquisto di un bene immobile, con denaro contante offerto dai genitori. L’immobile viene poi intestato a favore del figlio e – della compravendita con queste particolari caratteristiche – il notaio darà opportuno dettaglio.
In altre parole, entra in gioco lo schema contrattuale della compravendita, ma di fatto è una donazione indiretta poiché il prezzo viene versato dal terzo (il genitore).
Ebbene, premesso quanto sopra, la tesi dell’Agenzia delle Entrate indica che:
- il figlio che diviene proprietario e compra casa con il denaro del genitore, è esente da imposta sulle donazioni
- se dichiara in sede notarile e dimostra che la donazione di denaro a titolo di generosità da parte di terzi era stata strumentale all’acquisto dell’immobile stesso
La Suprema Corte ha aggiornato il suo orientamento, sostenendo oggi qualcosa di diverso dalla tesi dell’Amministrazione finanziaria, ovvero qualificando la donazione indiretta come esclusa da imposta e non meramente esente. Al contempo il giudice ha stabilito che il contribuente non è obbligato ad enunciare nell’atto l’esenzione ma piuttosto – se richiesto – deve provar il collegamento tra la liberalità (diretta o indiretta) ed il trasferimento del diritto di proprietà sull’abitazione.
Distinzione esenzione – esclusione d’imposta nelle donazioni indirette
La Cassazione ha altresì specificato che esclusione ed esenzione di imposta sono concetti da non confondere in quanto nella prima sono assenti alla fonte i presupposti applicativi del tributo, mentre nella seconda i presupposti applicativi del tributo ci sono tutti, ma si decide di non applicarli.
Inoltre, per la Corte l’art. 1 comma 4-bis TUS – che qui rileva in modo primario – è norma di esclusione di imposta – e non già di esenzione. Anzi, il legislatore con detta regola ha voluto conseguire il fine di impedire una duplicazione del prelievo tributario, su una fattispecie imponibile che, pur essendo composta da due negozi (la donazione indiretta e la compravendita immobiliare), esprime una sola capacità contributiva.
Pertanto, se in passato la Cassazione non concludeva in modo diverso dalle Entrate, oggi l’orientamento è cambiato, accodandosi alla recente sentenza n.11831/2022 della propria sezione tributaria, ed abbandonando di fatto il precedente rappresentato in particolare dalla sentenza n. 13133/2016. Ecco perché, in tema di donazioni indirette, oggi il giudice di legittimità si è espresso nel senso di qualificare l’art. 1 comma 4-bis TUS non già come esenzione di imposta, ma come esclusione di imposta.