Pignoramento stipendio o pensione dall’Agenzia delle Entrate: senza questo elemento è nullo

Il pignoramento presso terzi ad opera dell’Agenzia delle Entrate va notificato al debitore? Cosa succede in caso contrario? Scopriamolo.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un dubbio molto frequente tra i contribuenti, ossia se sia obbligatorio notificare anche al debitore l’atto di pignoramento presso terzi emesso dall’Ente di riscossione.

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L’Agenzia delle Entrate può pignorare lo stipendio o la pensione (gazzettapmi.it)

Ebbene, la risposta è affermativa. La notifica, dunque, non deve coinvolgere solo il terzo pignorato ma anche il debitore. Non ci sono, tuttavia, indicazioni relative alle conseguenze della mancata notifica del pignoramento anche al debitore, nonostante non manchino, nella pratica, casi di pignoramenti presso terzi non ricevuti dall’interessato o ricevuti in ritardo, dopo l’esecuzione.

Ma in che modo va effettuato un pignoramento presso terzi dall’Agenzia delle Entrate, affinché sia valido? Vediamo cosa stabilisce la normativa.

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Pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate: qual è la procedura?

Il mancato pagamento dei debiti fiscali può portare al pignoramento dello stipendio, della pensione oppure del conto corrente del contribuente inadempiente.

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Come si svolge il pignoramento dello stipendio o della pensione? (gazzettapmi.it)

Nonostante il pignoramento presso terzi emesso dall’Agenzia delle Entrate segua delle regole particolari, ideate per tutelare maggiormente i contribuenti che hanno debiti con il Fisco, trova applicazione anche la disciplina sancita dal codice civile.

Nel dettaglio, dopo che l’Agenzia delle Entrate ha accertato il mancato saldo di un debito fiscale, tramite l’iscrizione a ruolo, provvede all’esecuzione forzata nei confronti del contribuente inadempiente. Notifica, poi, la cartella di pagamento al debitore, concedendogli 60 giorni per il pagamento.

Se il contribuente continua a essere inadempiente, l’Agenzia delle Entrate notifica la cd. intimazione di pagamento, con la quale concede un ulteriore termine di 5 giorni. Dopo 180 giorni dalla notifica di tale atto, si può procedere con il pignoramento.

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L’Agenzia delle Entrate, dunque, può pignorare i beni mobili del debitore, i beni immobili oppure i beni o i crediti detenuti da un terzo. A quest’ultima categoria appartiene il pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente bancario o postale.

La legge, tuttavia, fissa dei limiti per il pignoramento dello stipendio o della pensione. In particolare:

  • se lo stipendio o la pensione è pari o inferiore a 2.500 euro mensili, la somma pignorata non può eccedere 1/10;
  • se lo stipendio o la pensione è compreso tra 2.550 euro e 5 mila euro mensili, il pignoramento può essere massimo di 1/7;
  • se lo stipendio o la pensione è superiore a 5 mila euro al mese, la somma pignorata è di 1/5.

Nell’ipotesi di pignoramento del conto corrente bancario o postale, invece, il contribuente può scongiurarne il blocco richiedendo la rateizzazione del debito.

In ogni caso, lo stipendio o la pensione accreditati su conto corrente possono essere pignorato solo per l’importo che eccede il triplo dell’Assegno sociale.

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